{"id":48316,"date":"2017-02-02T18:35:42","date_gmt":"2017-02-02T17:35:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alground.com\/site\/?p=48316"},"modified":"2022-12-07T10:48:45","modified_gmt":"2022-12-07T09:48:45","slug":"legge-email-pubblicitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/","title":{"rendered":"Legge sulle email pubblicitarie. Regole e norme"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Punti chiave<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fc8d09a046c\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fc8d09a046c\"  aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_premesse\" >Legge sulle email pubblicitarie: le premesse<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_quando_la_pubblicita_e_lecita\" >Legge sulle email pubblicitarie: quando la pubblicit\u00e0 \u00e8 lecita<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_il_principio_del_consenso\" >Legge sulle email pubblicitarie: il principio del consenso<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_messaggi_a_propri_clienti_e_per_conto_terzi\" >Legge sulle email pubblicitarie: messaggi a propri clienti e per conto terzi<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_i_diritti_dei_titolari_dei_dati\" >Legge sulle email pubblicitarie: i diritti dei titolari dei dati<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_email_dallestero\" >Legge sulle email pubblicitarie: le email dall\u2019estero<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-email-pubblicitarie\/48316\/#Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_conclusioni\" >Legge sulle email pubblicitarie: le conclusioni<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p class=\"p1\">E\u2019 capitato a tutti, almeno una volta, di ricevere nella propria casella di posta elettronica una <strong>e<\/strong><b>mail pubblicitaria di uno specifico prodotto o servizio <\/b>e di non ricordarsi di aver autorizzato quella determinata azienda a inviarci offerte e promozioni.<\/p>\n<p class=\"p1\">Lo <strong>spam<\/strong>, vale a dire<b> la ricezione di posta indesiderata, \u00e8 ormai un fenomeno capillare<\/b> e pervasivo che riguarda tutti e contro i quali i filtri anti-spam dei principali servizi di posta elettronica sembrano riuscire a fare davvero poco per prevenirlo totalmente.<\/p>\n<p class=\"p1\">Al di l\u00e0 del fastidio di vedere la propria <b>casella di posta letteralmente invasa da email pubblicitarie <\/b>esiste un altro problema, molto pi\u00f9 importante, sul quale \u00e8 necessario interrogarsi; <b>chi ha autorizzato queste societ\u00e0 a utilizzare i nostri dati personali?\u00a0<\/b>Esiste un modo per <b>difendere la propria privacy<\/b> in un epoca in cui i nostri dati sono sempre pi\u00f9 spesso esposti al rischio di sottrazione o di uso illecito? C&#8217;\u00e8 una <strong>legge sulle email pubblicitarie<\/strong> grazie alla quale difendersi?<\/p>\n<p class=\"p1\">Una questione spinosa, della quale non ha mancato di occuparsi il <b>Garante per la protezione dei dati personali<\/b>, nel corso degli anni \u201ctravolto\u201d da una serie di <strong>segnalazioni<\/strong> e di <strong>reclami<\/strong> di utenti stanchi di <b>vedere indebitamente utilizzati i propri indirizzi email per finalit\u00e0 pubblicitarie e promozionali<\/b>.<\/p>\n<h1 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_premesse\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: le premesse<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p class=\"p1\">Nel 2003, a seguito delle numerose denunce di cittadini, il <b>Garante per la protezione dei dati personali<\/b>, e l\u2019allora presidente<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span><b>Prof. Stefano Rodot\u00e0<\/b>, decise di prendere posizione sulla questione adottando un testo, \u201c<a href=\"http:\/\/garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/29840\"><b>Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie<\/b><\/a>\u201d con il quale si \u00e8 cercato di fare chiarezza sulla questione e di stabilire alcuni <strong>principi di base<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Il testo espone innanzitutto le premesse che hanno portato alla sua definizione, cercando di delineare le <b>diverse casistiche dei reclami pervenuti nel tempo allo stesso Garante<\/b>. Questi ultimi riguardavano in primo luogo la <b>ricezione da parte degli utenti di email pubblicitarie, promozionali, di informazione commerciale o di vendita diretta<\/b>, senza che gli interessati avessero espresso precedentemente il proprio consenso.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48365\" aria-describedby=\"caption-attachment-48365\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48365 size-full\" title=\"legge sulle email pubblicitarie provvedimento del Garante\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Email-spam.jpg\" alt=\"legge sulle email pubblicitarie e email indesiderate\" width=\"780\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Email-spam.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Email-spam-300x179.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Email-spam-768x458.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48365\" class=\"wp-caption-text\">Legge sulle email pubblicitarie: il Garante \u00e8 intervenuto a seguito di numerosi reclami di utenti &#8220;sommersi&#8221; da email indesiderate<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">Non solo, gli utenti segnalavano anche come qualunque <strong>tentativo di cancellazione<\/strong> del proprio indirizzo email da questi \u201c<strong>elenchi promozionali<\/strong>\u201d fosse stato vano, lamentando, di conseguenza, una serie di <strong>disagi<\/strong> ulteriori come la <b>ricezione costante di messaggi analoghi, di messaggi anonimi<\/b> ( o prive dell\u2019indicazione di un indirizzo), <b>o di email delle quali era impossibile accertare la veridicit\u00e0 delle informazioni fornite<\/b>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sempre nel preambolo del testo si legge di come il <b>Garante abbia avviato un\u2019attivit\u00e0 di assistenza per i cittadini<\/b> colpiti da questo fenomeno, impegnandosi al contempo ad <b>adottare specifici divieti e<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>ad applicare le relative sanzioni amministrative<\/b> (con trasmissione degli atti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria penale nel caso in cui era possibile configurare un reato) in seguito all\u2019accettazione dei ricorsi.<\/p>\n<p class=\"p1\">Un \u201cservizio\u201d di assistenza e di tutela che l\u2019Autorit\u00e0 ha ampliato <strong>prevedendo anche dei<\/strong> <b>controlli, in collaborazioni con le forze di polizia, presso fornitori di servizi e altri titolari del trattamento<\/b>, al fine di accertare l\u2019esistenza di eventuali violazioni, come la non rispondenza dei trattamenti dei dati alla normativa.<\/p>\n<p class=\"p1\">Una serie di \u201cmisure\u201d importanti ma non sufficienti contro un fenomeno sempre pi\u00f9 dilagante che port\u00f2 quindi il Garante <strong>all\u2019adozione di un provvedimento generale<\/strong> nel quale si davano <b>precise indicazioni agli operatori del settore<\/b>, al fine di consentire loro di conformarsi alla disciplina generale <strong>sull\u2019uso dei dati personali<\/strong>, con particolare riferimento al comparto delle comunicazioni.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_quando_la_pubblicita_e_lecita\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: quando la pubblicit\u00e0 \u00e8 lecita<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\">Nel testo del provvedimento, il Garante cerca innanzitutto di fare chiarezza <b>sull\u2019invio lecito di email pubblicitarie<\/b>, precisando subito come questo tipo di comunicazione sia da considerarsi possibile e legittima <b>solo nel caso in cui il destinatario abbia fornito precedentemente il proprio consenso \u201c<i>libero, specifico e informato<\/i>\u201d<\/b>.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Le email, infatti, contengono dati personali che possono essere tratti solo nel rispetto della normativa vigente in materia<\/b>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48366\" aria-describedby=\"caption-attachment-48366\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48366 size-full\" title=\"legge sulle email pubblicitarie e comunicazioni commerciali lecite\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/consenso-libero-informato.jpg\" alt=\"legge sulle email pubblicitarie e email commerciali lecite\" width=\"780\" height=\"361\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/consenso-libero-informato.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/consenso-libero-informato-300x139.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/consenso-libero-informato-768x355.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48366\" class=\"wp-caption-text\">Legge sulle email pubblicitarie: il Garante chiarisce come le email commerciali siano lecite solo a seguito di specifico consenso dell&#8217;interessato<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">Questo significa che, sebbene gli indirizzi di posta elettronica siano oggi facilmente reperibili in rete, questi <b>non possono essere utilizzati a scopi promozionali o pubblicitari senza specifico consenso<\/b>.<\/p>\n<p class=\"p1\">In questa \u201ccasistica\u201d rientrano numerosi esempi di \u201creperimento\u201d di indirizzi di posta elettronica, dalla partecipazione a forum o blog di discussione alle \u201cliste anagrafiche\u201d di abbonati a un Internet provider, senza dimenticare <b>gli indirizzi email pubblicati su un sito internet<\/b> ( o quelli che \u00e8 possibile reperire consultando gli elenchi di tutti coloro che hanno registrato un dominio).<\/p>\n<p class=\"p1\">Tutti gli indirizzi di questo tipo <b>possono essere utilizzati solo per le specifiche e relative attivit\u00e0 per le quali l\u2019utente li ha inseriti<\/b> e non possono in alcun modo <strong>senza consenso essere impiegati per email pubblicitarie, promozionali o di vendita<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>Il Garante fa notare come l\u2019uso illecito degli indirizzi di posta elettronica causi \u201c<i>una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari<\/i>\u201d<\/b>, lesione configurabile non solo nel tempo impiegato per selezionare i messaggi attesi da quelli indesiderati, ma anche nell\u2019adozione di sistemi di filtri pi\u00f9 scrupolosi, capaci anche di riscontrare la presenza di virus, senza contare il rallentamento del servizio di posta causato, ad esempio, dalla ricezione di numerose email di grandi dimensioni.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_il_principio_del_consenso\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: il principio del consenso<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Nell\u2019ambito del provvedimento, il Garante fornisce importanti chiarimenti anche<b> in relazione al principio del consenso<\/b>, evidenziato innanzitutto come la legge stabilisca i casi in cui tale consenso \u00e8 necessario e i casi in cui \u00e8 invece possibile prescinderne (artt. 10, 11, 12 e 20 legge 675).<\/p>\n<p class=\"p1\">Nel dettaglio l\u2019autorit\u00e0 chiarisce come, ai sensi degli articoli sopracitati, <b>il consenso non sia necessario solo nei casi di \u201c<i>pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque perch\u00e9 vi \u00e8 una specifica disciplina che ne impone la conoscibilit\u00e0 indifferenziata da parte del pubblico<\/i>\u201d. <\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Ne consegue, dunque, che tutti gli indirizzi email reperibili in rete per condizioni di mera opportunit\u00e0, come la raccolta su portali web, le mailing-list, l\u2019utilizzo di software per la reperibilit\u00e0 degli indirizzi,<strong> non possano rientrare nelle disposizioni per l\u2019esclusione del consenso, in quanto n<\/strong><b>on sono soggetti a un regime giuridico di piena riconoscibilit\u00e0 da parte di tutti<\/b>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Nel provvedimento si ribadisce quindi che <b>le email, in quanto contenenti dati personali, possano essere utilizzate a fini pubblicitari solo con consenso documentato per iscritto<\/b>, espresso in maniera libera, esplicita e differenziata in relazione \u201c<i>alle finalit\u00e0 e alle categorie di servizi e prodotti offerti<\/i>\u201d.<\/p>\n<p class=\"p1\">Su questa scia, quindi, <b>il Garante promuove e incoraggia l\u2019attivit\u00e0 di tutte quelle aziende che ottengono in maniera lecita e valida il consenso degli utenti<\/b>, inoltrando anche una comunicazione volto a ribadire la \u201cvolont\u00e0\u201d dell\u2019utente e ad annunciare il successivo inoltro delle <strong>email pubblicitarie.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\">Per tutti quei casi in cui, invece, il consenso non \u00e8 stato espresso, <b>l\u2019autorit\u00e0 prefigura un trattamento illecito dei dati <\/b>che in base ai singoli casi comporta l\u2019adozione di sanzioni amministrative pecuniarie.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sempre in relazione al consenso, <b>nel testo si chiarisce che il consenso ha \u201c<i>un connotato autorizzato positivo<\/i>\u201d<\/b>, il che significa che un eventuale silenzio dell\u2019interessato <strong>non pu\u00f2 essere considerato come tacito assenso<\/strong> all\u2019invio di messaggi pubblicitari (<b>non vale quindi la regola del silenzio-assenso<\/b>).<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_messaggi_a_propri_clienti_e_per_conto_terzi\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: messaggi a propri clienti e per conto terzi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Il Garante non manca poi di affrontare la questione relativa <strong>all\u2019invio di<\/strong> <b>messaggi pubblicitari da parte di aziende con le quali un utente ha gi\u00e0 stabilito un rapporto di vendita<\/b> sia di prodotti che di servizi.<\/p>\n<p class=\"p1\">In questa ipotesi <b>si ritiene possibile l\u2019invio di email volte a pubblicizzare altri prodotti, chiarendo per\u00f2 che \u00e8 necessario informare tempestivamente il cliente<\/b> e offrirgli la possibilit\u00e0, sia al momento della raccolta dei dati che in occasione dell\u2019invio di ogni messaggio, <strong>di rifiutare a priori l\u2019uso \u201ccommerciale\u201d dei propri dati<\/strong> (con la possibilit\u00e0 di obiettare anche in seguito).<\/p>\n<p class=\"p1\">Per quanto riguarda invece <b>l\u2019invio di email pubblicitarie per conto di terzi <\/b>da parte di societ\u00e0 specializzate che usano dei propri database, il Garante chiarisce come queste aziende (titolari o contitolari del trattamento) <b>debbano conformarsi alle disposizioni relative all\u2019informativa e al consenso esplicito<\/b>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48367\" aria-describedby=\"caption-attachment-48367\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48367 size-full\" title=\"legge sulle email pubblicitarie principio di consenso e informativa\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/invio-email-conto-terzi.jpg\" alt=\"legge sulle email pubblicitarie consenso\" width=\"780\" height=\"464\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/invio-email-conto-terzi.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/invio-email-conto-terzi-300x178.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/invio-email-conto-terzi-768x457.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48367\" class=\"wp-caption-text\">Legge sulle email pubblicitarie: l&#8217;invio di messaggi promozionali da parte di aziende terze \u00e8 consentito solo se tali soggetti si sono conformati alle norme sul consenso e sull&#8217;informativa<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\"><b>Stesso discorso vale nel caso di acquisto di banche dati da parte di terzi<\/b> i quali, prima di utilizzare gli indirizzi email contenuti, sono <b>tenuti a verificare che ogni utente abbia chiaramente e validamente espresso il proprio consenso<\/b> <strong>all\u2019invio di materiale pubblicitario<\/strong>, inviando anche, al momento di registrazione dei dati, un messaggio che chiarisca al destinatario tutte le informazioni rese al momento della raccolta (art. 10 della legge 675).<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_i_diritti_dei_titolari_dei_dati\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: i diritti dei titolari dei dati<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\">Di estrema importanza sono anche i chiarimenti che il Garante fornisce in relazione ai \u201c<b><i>diritti degli interessat<\/i><\/b>i\u201d ai quali deve essere garantito in ogni momento la <b>possibilit\u00e0 di esercitare i diritti che gli sono riconosciuti per legge <\/b>(il diritto a sapere chi tratta i dati, il diritto a ottenere gratuitamente l\u2019interruzione dell\u2019uso dei dati per fini promozionali etc.).<\/p>\n<p class=\"p1\">Per quanto concerne la possibilit\u00e0 di far valere i diritti sopracitati, <strong>il Garante mette a disposizione<\/strong> <b>un modello da inoltrare all\u2019indirizzo del titolare o del responsabile del trattamento dei dati<\/b>, mentre nel caso di email anonime il Garante chiarisce come sia gi\u00e0 configurabile un uso illecito dei dati, essendo <b>i mittenti obbligati a indicare in maniera chiara l\u2019indirizzo, il soggetto, la fonte di provenienza del messaggio e l\u2019oggetto della email<\/b>, chiarendo che si tratta di una email pubblicitaria o commerciale.<\/p>\n<p class=\"p1\">Relativamente alla possibilit\u00e0 di <b>redigere degli elenchi di utenti che hanno espresso il proprio consenso<\/b>, l\u2019Autorit\u00e0 ritiene positiva, se correttamente eseguita, la pratica di realizzare degli elenchi \u201csettoriali\u201d per le diverse tipologie di messaggi pubblicitari, auspicando per\u00f2 l\u2019inserimento diretto degli stessi utenti del proprio indirizzo email in queste liste, oltre alla possibilit\u00e0 di <b>cancellarsi dagli elenchi in qualunque momento<\/b>.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_email_dallestero\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: le email dall\u2019estero<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Una situazione particolare \u00e8 rappresentata dalle <b>email pubblicitarie provenienti dall\u2019estero<\/b> <b>per le quali non \u00e8 possibile applicare la legge italiana<\/b>.<\/p>\n<p class=\"p1\">In questi casi, il Garante sottolinea come sia comunque possibile per i destinatari <b>richiedere una verifica alle competenti autorit\u00e0 nazionali<\/b> o rivolgersi, nel caso ad esempio di stati federali, alle competenti autorit\u00e0 pubbliche.<\/p>\n<p class=\"p1\">Nel testo si mette inoltre l\u2019accento sul fatto che spesso <strong>queste email possano essere utilizzate anche per perpetrare dei reati<\/strong>; in questi casi si ritiene che il reato sia stato commesso in territorio italiano, anche se la violazione \u00e8 avvenuta all\u2019estero, nel caso in cui le conseguenze che ne derivano si verificano in Italia.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sulle_email_pubblicitarie_le_conclusioni\"><\/span>Legge sulle email pubblicitarie: le conclusioni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Alla luce di quanto chiarito all\u2019interno del provvedimento, il Garante giunge a due fondamentali \u201cconclusioni\u201d.<\/p>\n<p class=\"p1\">In primo luogo <b>viene fatto divieto di utilizzare i dati personali per finalit\u00e0 promozionali, commerciali o di vendita diretta<\/b>, applicando questa disposizione anche alle ricerche di mercato, nei casi in cui tali comunicazioni vengano effettuate nel non rispetto delle norme precedentemente citate.<\/p>\n<p class=\"p1\">In secondo luogo, l\u2019autorit\u00e0 <b>segnala a tutti i titolari del trattamento dei dati la necessit\u00e0 di adeguarsi ai principi richiamati nel testo<\/b> del provvedimento.<\/p>\n<p class=\"p1\">Con questo provvedimento <strong>il Garante ha quindi cercato di fornire una tutela a tutti gli utenti<\/strong>, mettendo in campo delle disposizioni e una <strong>legge sulle email pubblicitarie<\/strong> chiare e abbastanza vincolanti, nel tentativo di arginare un fenomeno sempre pi\u00f9 pervasivo\u00a0e che impone di trovare un bilanciamento tra il <strong>diritto alla privacy<\/strong> e le nuove forme di comunicazione della rete.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 capitato a tutti, almeno una volta, di ricevere nella propria casella di posta elettronica una email pubblicitaria di uno specifico prodotto o servizio e di non ricordarsi di aver autorizzato quella determinata azienda a inviarci offerte e promozioni. 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