{"id":48320,"date":"2017-02-02T18:34:05","date_gmt":"2017-02-02T17:34:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alground.com\/site\/?p=48320"},"modified":"2022-12-07T10:48:45","modified_gmt":"2022-12-07T09:48:45","slug":"legge-diritto-oblio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/","title":{"rendered":"Legge sul diritto all&#8217;oblio. Cos&#8217;\u00e8, come funziona"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Punti chiave<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fc8d039f1b2\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fc8d039f1b2\"  aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_che_cose\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: che cos&#8217;\u00e8<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_e_indicizzazione\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio e indicizzazione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_la_legislazione_italiana\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: la legislazione italiana<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_e_Web\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio e Web<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_la_sentenza_della_Corte_di_Cassazione\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: la sentenza della Corte di Cassazione<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_il_nuovo_diritto_comunitario\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: il nuovo diritto comunitario<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_le_novita_del_regolamento\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: le novit\u00e0 del regolamento<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_come_esercitarlo\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: come esercitarlo<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_come_richiedere_la_cancellazione_a_Google\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio: come richiedere la cancellazione a Google<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/legge-diritto-oblio\/48320\/#Legge_sul_diritto_alloblio_e_gli_altri_motori_di_ricerca\" >Legge sul diritto all&#8217;oblio e gli altri motori di ricerca<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p class=\"p1\">L&#8217;<strong>evoluzione tecnologica<\/strong> che ha interessato il mondo negli ultimi decenni<strong> ha portato numerosi cambiamenti<\/strong> che, nella maggior parte dei casi, si sono tradotti in <strong>nuove opportunit\u00e0,<\/strong> <strong>nuove modalit\u00e0 di comunicazione<\/strong> e di &#8220;vicinanza&#8221; tra i singoli individui.<\/p>\n<p class=\"p1\">Un <strong>universo sempre connesso<\/strong>, nel quale le barriere fisiche hanno perso la loro importanza, si traduce nella <strong>possibilit\u00e0 di comunicare con chiunque in qualsiasi momento<\/strong>, di lavorare da remoto, di eseguire qualunque tipo di operazione (dalla prenotazione di viaggi alle transizioni economiche, dallo shopping alla ricerca di informazioni) senza doversi spostare di casa, semplicemente utilizzando una connessione e un pc.<\/p>\n<p class=\"p1\">Cambiamenti significativi che hanno modificato i nostri stili di vita portando, per\u00f2, in molti casi a dimenticare che, come in tutte le cose,<strong> esiste anche un &#8220;rovescio della medaglia&#8221;<\/strong>, altrettanto importante soprattutto perch\u00e9 <strong>in gioco ci sono i nostri dati personali<\/strong>. Delle <strong>nuove minacce<\/strong> si sono quindi configurate cos\u00eccch\u00e9 appare lecito interrogarsi sull&#8217;esistenza e sulla <strong>validit\u00e0 di norme in grado di tutelare i diritti dei cittadini<\/strong>, soprattutto relativamente alla possibilit\u00e0 di sparire dalla rete grazie a una apposita <strong>legge sul diritto all&#8217;oblio<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Un <strong>argomento spinoso<\/strong> che solleva non poche perplessit\u00e0, specialmente se si considera che molte delle norme esistenti in materia sono state formulate in relazione alle<strong> tecnologie &#8220;tradizionali&#8221;<\/strong> (stampa, TV) e quindi possono risultare <strong>incomplete e incapaci di rispondere alle nuove esigenze<\/strong> di tutela dettate dalle nuove tecnologie.<\/p>\n<h1 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_che_cose\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: che cos&#8217;\u00e8<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p class=\"p1\">Il <strong>diritto all&#8217;oblio \u00e8 il diritto spettante a ogni cittadino a essere dimenticato<\/strong> e a <strong>non essere pi\u00f9 ricordato per eventi che sono stati oggetto di cronaca in passato<\/strong>, eventi che, trascorso un certo lasso di tempo, ritornano a far parte della sfera privata dell&#8217;individuo stesso.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48357\" aria-describedby=\"caption-attachment-48357\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48357 size-full\" title=\"legge sul diritto all'oblio cos'\u00e8\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/diritto-oblio.jpg\" alt=\"legge sul diritto all'oblio\" width=\"780\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/diritto-oblio.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/diritto-oblio-300x144.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/diritto-oblio-768x369.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48357\" class=\"wp-caption-text\">Legge sul diritto all&#8217;oblio: si tratta della possibilit\u00e0 per ogni individuo a essere dimenticato<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\"><strong>Il diritto all&#8217;oblio, dunque, \u00e8 il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato ai danni (personali e di immagine) che la reiterata pubblicazione di una notizia pu\u00f2 comportare all&#8217;onore e alla reputazione del soggetto interessato<\/strong>. In quest&#8217;ottica, la ri-publicazione della notizia, e quindi la conseguente attenzione del pubblico, viene ritenuta lecita sono nell&#8217;ipotesi in cui si verifichi un nuovo evento che riporti di attualit\u00e0 il fatto precedente, giustificando, quindi, il rinnovato interesse pubblico all&#8217;informazione.<\/p>\n<p class=\"p1\">In passato, prima dell&#8217;avvento della rete, questa norma offriva una buona tutela agli individui (con un <strong>bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della privacy<\/strong>), ma con l&#8217;affermarsi di internet la situazione \u00e8 notevolmente cambiata e, spesso, <strong>ottenere il diritto a essere dimenticati \u00e8 diventato difficile<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">Le cause sono numerose e vanno innanzitutto ricercate nel <strong>processo di digitalizzazione dei propri archivi avviato dai media tradizionali<\/strong> che, in sostanza, ha reso disponibile in rete tutto lo storico dei mezzi di comunicazione tradizionale.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_e_indicizzazione\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio e indicizzazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\">La digitalizzazione in s\u00e9 non \u00e8 &#8220;pericolosa&#8221; mentre lo \u00e8 senza dubbio <strong>l&#8217;indicizzazione di questi contenuti da parte dei motori di ricerca<\/strong>. Senza indicizzazione, infatti, sarebbe stato possibile reperire determinate informazioni su un individuo <strong>solo effettuando una ricerca mirata all&#8217;interno degli archivi digitali di un giornale o di un altro organo di informazione<\/strong>, mentre con i motori di ricerca \u00e8 sufficiente digitare un nome e un cognome per ottenere tutte le notizie che la rete ha a disposizione su quel determinato individuo.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48358\" aria-describedby=\"caption-attachment-48358\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48358 size-full\" title=\"legge sul diritto all'oblio e legami con indicizzazione\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/indicizzazione-motori-ricerca.jpg\" alt=\"legge sul diritto all'oblio e indicizzazione\" width=\"780\" height=\"364\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/indicizzazione-motori-ricerca.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/indicizzazione-motori-ricerca-300x140.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/indicizzazione-motori-ricerca-768x358.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48358\" class=\"wp-caption-text\">Legge sul diritto all&#8217;oblio: alcuni problemi sono sorti relativamente all&#8217;indicizzazione dei contenuti sul Web<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">Questo significa che <strong>l&#8217;identit\u00e0 di una persona si lega indissolubilmente a un fatto di cui \u00e8 stato protagonista<\/strong> e questa &#8220;associazione&#8221; \u00e8 sempre di pubblico dominio, con tutte le conseguenze che ne derivano per il soggetto interessato, anche se la vicenda si \u00e8 ormai conclusa (poco importa se con la condanna o con l&#8217;assoluzione del protagonista).<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>La lesione del diritto di protezione dei dati personali<\/strong> di un cittadino si riscontra, dunque, non<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>nella pubblicazione di una notizia, ma <strong>nella permanenza in rete a tempo indeterminato di specifiche informazioni<\/strong> (legate a casi di cronaca e non solo) lesive della dignit\u00e0 personale<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>e che non dovrebbero pi\u00f9 essere di dominio pubblico, in quanto trascorso un periodo di tempo sufficiente a non giustificare pi\u00f9 l&#8217;esigenza del pubblico stesso a essere informato.<\/p>\n<p class=\"p1\">Chiaramente quanto detto vale non solo per le notizie di carattere giudiziario, ma anche per tutte quelle informazioni che possono arrecare danni alla dignit\u00e0 personale, a prescindere dalla loro valenza giuridica.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_la_legislazione_italiana\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: la legislazione italiana<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\"><strong>Il diritto all&#8217;oblio \u00e8 legato sicuramente alla tutela della privacy<\/strong> ma in un certo senso va anche oltre e <strong>mira sostanzialmente al diritto spettante a un individuo a essere dimenticato<\/strong>, a vedere salvaguardato il proprio riserbo, trascorso un certo periodo di tempo dalla pubblicazione della notizia stessa.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>Alla base del diritto all&#8217;oblio si trovano alcune disposizioni contenute nel Codice della Privacy<\/strong> che stabiliscono come il trattamento dei dati personali non possa essere considerato lecito se questi stessi dati (che ovviamente consentono l&#8217;identificazione degli interessati) siano conservati <strong>in una forma che li renda disponibili per un periodo di tempo superiore allo &#8220;scopo&#8221; per il quali sono stati raccolti o trattati<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48359\" aria-describedby=\"caption-attachment-48359\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48359 size-full\" title=\"legge sul diritto all'oblio e trattamento dei dati personali\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/privacy-italia.jpg\" alt=\"legge sul diritto all'oblio e dati personali\" width=\"780\" height=\"356\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/privacy-italia.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/privacy-italia-300x137.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/privacy-italia-768x351.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48359\" class=\"wp-caption-text\">Legge sul diritto all&#8217;oblio: permette a tutti di sapere chi detiene i propri dati personali e a che scopo li utilizza<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">Ne consegue che <strong>chiunque ha il diritto di sapere chi detiene i propri dati personali e come li utilizza<\/strong>, avendo anche la possibilit\u00e0 di opporsi al trattamento degli stessi e di chiederne, in determinati casi, <strong>la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettificazione, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;integrazione<\/strong> (art. 7 d.lgs n. 196\/2003). In quest&#8217;ottica, il diritto all&#8217;oblio sembra una logica conseguenza della corretta applicazione del diritto di cronaca che, in pratica, considera come lesiva la diffusione di una notizia gi\u00e0 acquisita e non pi\u00f9 da considerare di interesse pubblico.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_e_Web\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio e Web<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Se per i media tradizionali la <strong>legge sul diritto all&#8217;oblio<\/strong> risulta di semplice applicazione lo stesso non pu\u00f2 dirsi per la rete dove <strong>le informazioni vengono scambiate e archiviate in &#8220;luoghi virtuali&#8221; diversi<\/strong> per i quali esistono differenti titolari dei trattamenti dei dati. Spesso, poi, questi dati sensibili sono conservati e gestiti al di fuori dei confini nazionali ed europei, creando non pochi problemi vista l&#8217;inesistenza di una omogeneit\u00e0 normativa.<\/p>\n<p class=\"p1\">Per quanto concerne la<strong> legislazione italiana ci sono stati diversi precedenti<\/strong> che hanno portato alla definizione di una serie di principi. Innanzitutto, <strong>il trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 giornalistiche \u00e8 regolamentato dal Codice della Privacy\u00a0<\/strong>( art. 136 e ss.) che stabilisce <strong>una deroga al consenso da parte del soggetto interessato quando i dati vengono utilizzati &#8220;<em>nell&#8217;esercizio della professione giornalistica<\/em>&#8220;<\/strong>, stabilendo per\u00f2 che il trattamento dei dati anche senza consenso <strong>deve rispettare una serie di principi quali il principio di proporzionalit\u00e0, non eccedenza, indispensabilit\u00e0, veridicit\u00e0 e di interesse del pubblico a essere informato<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"p1\">In relazione alla circolazione, alla diffusione e alla conservazione dei dati sensibili in rete si \u00e8 poi stabilito che, vista l&#8217;accessibilit\u00e0 planetaria a queste informazioni, <strong>sia indispensabile bilanciare l&#8217;uso di questi dati per finalit\u00e0 giornalistiche con il diritto all&#8217;oblio dell&#8217;interessato<\/strong>, inteso come il diritto del singolo a non vedere a tempo indefinito presenti in rete informazioni personali che riguardano un evento passato ormai concluso e la cui costante riproposizione <strong>determina una lesione di quei diritti salvaguardati dallo stesso Codice della Privacy all&#8217;art. 2<\/strong> (&#8220;<em>il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali, nonch\u00e9 della dignit\u00e0 dell&#8217;interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all&#8217;identit\u00e0 personale e al diritto alla protezione dei dati personali<\/em>&#8220;).<\/p>\n<p class=\"p1\">L&#8217;<strong>Autorit\u00e0 Garante<\/strong> \u00e8 ulteriormente intervenuta sulla questione, interessandosi questa volta della <strong>conservazione dei dati personali all&#8217;interno degli archivi storici online di giornali e quotidiani<\/strong>. Con il provvedimento &#8220;<em>Archivi storici online dei quotidiani e reperibilit\u00e0 dei dati dell&#8217;interessato mediante motori di ricerca estern<\/em>i&#8221; (aprile 2009) ha sostanzialmente accolto il ricorso di un cittadino che si opponeva alla presenza in rete di informazioni, risultanti da ricerche su browser web, che continuavano ad associare il proprio nome a un articolo non pi\u00f9 di interesse pubblico, con tutte le conseguenze per il singolo in termini di reputazione e di danni di immagine.<\/p>\n<p class=\"p1\">In quello specifico caso, quindi, il Garante <strong>impose all&#8217;editore del sito web interessato di adottare &#8220;<em>ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalit\u00e0 della ricorrente contenute nell&#8217;articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l&#8217;utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet<\/em> &#8220;<\/strong>. In sostanza, l&#8217;Autorit\u00e0 chiedeva che<strong> la pagina web contenente i dati personali del soggetto fosse &#8220;sottratta&#8221; all&#8217;indicizzazione sui motori di ricerca<\/strong>, cercando in questo modo di giungere a un valido compromesso tra diritto all&#8217;oblio e reperibilit\u00e0 delle informazioni, viste che queste sarebbero comunque presenti negli archivi dei quotidiani online.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_la_sentenza_della_Corte_di_Cassazione\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: la sentenza della Corte di Cassazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Uno scostamento significativo dalla linea tracciata dall&#8217;Autorit\u00e0 vi \u00e8 stato con una <strong>sentenza del 2012 della Corte di Cassazione<\/strong> che pi\u00f9 che escludere l&#8217;indicizzazione di determinati contenuti sui motori di ricerca, <strong>ha puntato alla contestualizzazione dei fatti stessi nel corso del temp<\/strong>o.<\/p>\n<p class=\"p1\">In pratica, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche<strong> in rete il singolo abbia il diritto di avere una &#8220;<em>proiezione genuina e attuale della propria identit\u00e0<\/em>&#8220;<\/strong>, esercitando quindi un&#8217;attivit\u00e0 informativa che tenga conto anche degli eventi successivi e che sia quindi in grado di <strong>garantire al lettore una visione veritiera e attuale<\/strong>. Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali ha quindi secondo la Corte <strong>il diritto al rispetto della propria identit\u00e0 personale<\/strong> e a non vedere &#8220;<em>travisato o alterato all&#8217;esterno il proprio patrimonio<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale<\/em>&#8221; (Cass., n. 7769\/1985).<\/p>\n<p class=\"p1\">La sentenza della Corte di Cassazione \u00e8 stato un precedente importante che ha portato l&#8217;Autorit\u00e0 ad allinearsi, aprendo anche la strada ad altre sentenze storiche come quella del Tribunale di Milano dell&#8217;aprile 2013 che ha addirittura disposto la rimozione dall&#8217;archivio online di un giornale di un articolo che era apparso sulla versione cartacea nel 1984.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_il_nuovo_diritto_comunitario\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: il nuovo diritto comunitario<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\">Con la <strong>Sentenza del 13 maggio 2014 la Corte di Giustizia delle comunit\u00e0 europee aveva stabilito che un soggetto poteva richiedere che una specifica informazione disponibile sul web non fosse pi\u00f9 disponibile per il pubblico<\/strong>, decaduto l&#8217;interesse pubblico a quella determinata informazione. La Corte di Giustizia, quindi, introduceva per la prima volta <strong>il diritto del singolo ad essere de-indicizzato dal motore di ricerca<\/strong>, imponendo quindi a Google di accogliere le relative richieste degli interessati.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48360\" aria-describedby=\"caption-attachment-48360\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48360 size-full\" title=\"legge sul diritto all'oblio e diritto a essere de-indicizzati\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/deindicizzazione.jpg\" alt=\"legge sul diritto all'oblio e de-indicizzazione\" width=\"780\" height=\"520\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/deindicizzazione.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/deindicizzazione-300x200.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/deindicizzazione-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48360\" class=\"wp-caption-text\">Legge sul diritto all&#8217;oblio: si \u00e8 introdotto il diritto per il singolo di essere de-indicizzato dai risultati di ricerca<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">L&#8217;indomani della sentenza le diverse autorit\u00e0 <strong>garanti della privacy nazionali<\/strong> si attivarono per cercare di stabilire dei criteri comuni con i quali<strong> gestire i reclami dei cittadini<\/strong>, avviando quindi un processo di armonizzazione delle procedure, da utilizzare soprattutto nel caso di rigetto della richiesta da parte del motore di ricerca.<\/p>\n<p class=\"p1\">Il <strong>25 maggio 2015 \u00e8 stato fatto un ulteriore passo in avanti a livello europeo<\/strong> con l&#8217;entrata in vigore del <strong>nuovo regolamento comunitario sulla protezione dei dati<\/strong> (<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=celex%3A32016R0679\">Regolamento UE 2016\/679<\/a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE ). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europa il 4 maggio 2016 (n.119),<strong> il nuovo Regolamento sar\u00e0 operativo nei singoli stati membri a partire dal 25 maggio 2018<\/strong>, concedendo quindi due anni di tempo agli ordinamenti nazionali per adattare l&#8217;ordinamento interno alle nuove disposizioni (in Italia il nuovo regolamento andr\u00e0 a sostituire il Codice Privacy).<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_le_novita_del_regolamento\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: le novit\u00e0 del regolamento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\"><strong>Le novit\u00e0 contenute nel regolamento europeo attengono soprattutto al diritto all&#8217;oblio<\/strong>. Nel Preambolo, infatti, si stabilisce che <strong>un individuo ha il diritto a ottenere la rettifica dei dati personali e il diritto all&#8217;oblio<\/strong> nel caso in cui la conservazione violi le disposizioni del regolamento o degli Stati membri(n.65), mentre per rafforzare lo stesso diritto all&#8217;oblio in rete si stabilisce che<strong> il diritto alla cancellazione debba essere esteso sino ad obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati a cancellare ogni copia<\/strong>, riproduzione o link che richiami ai suddetti dati personali (n.66).<\/p>\n<p class=\"p1\">Da queste disposizione \u00e8 quindi scaturito u<strong>n vero diritto alla cancellazione (o all&#8217;oblio)<\/strong>, secondo quanto disposto dal comma 1 &#8220;<em>l&#8217;interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l&#8217;obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p class=\"p1\">Al paragrafo 2 si fissano poi <strong>le modalit\u00e0 di cancellazione, che devono tenere conto delle tecnologie disponibili e dei costi<\/strong>, mentre al paragrafo 3 si individuano i &#8220;casi&#8221; in cui il diritto all&#8217;oblio non pu\u00f2 essere contemplato. Nello specifico, questo <strong>viene escluso nel caso in cui sussista l&#8217;esercizio del diritto alla libert\u00e0 di espressione e di informazione<\/strong>, nel caso in cui si debba adempiere a un obbligo legale, nel contesto dell&#8217;esecuzione di un dovere per interesse pubblico o<strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio di pubblici poteri<\/strong>, nel caso in cui si debbano diffondere informazioni di interesse pubblico nel comparto sanitario pubblico, <strong>nell&#8217;ipotesi di archiviazione di notizie nel pubblico interesse<\/strong> (ricerche storiche, statistiche, scientifiche) e per l&#8217;accertamento, l&#8217;esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sempre in relazione alla <strong>protezione dei dati personali<\/strong>, interessante \u00e8 anche l&#8217;art.20 del Regolamento che va in pratica a fissare delle <strong>misure relativamente alla profilazione<\/strong>. Il Regolamento stabilisce <strong>un divieto generale alla profilazione<\/strong>, precisando che questa risulta ammissibile solo con l&#8217;esplicito consenso degli interessati nel settore privato mentre in ambito pubblico risulter\u00e0 rilevante l&#8217;autorizzazione legale. In pratica <strong>\u00e8 necessario un consenso esplicito da parte dell&#8217;interessato<\/strong> che in questo modo si cerca di tutelare da pratiche oggi abbastanza diffuse come, ad esempio, la creazione in rete di profili falsi.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_come_esercitarlo\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: come esercitarlo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"p1\">Nel <strong>Rapporto sulla Trasparenza<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.google.com\/transparencyreport\/removals\/europeprivacy\/?hl=it\">Rapporto Trasparenza Google <\/a>), Google ha reso disponibile una serie di informazioni relative alla <strong>richiesta di cancellazione di URL<\/strong> da parte degli utenti, riportando il numero delle richieste pervenute, quelle accetta e quelle rifiutate, oltre ad una serie di esempi &#8220;pratici&#8221;.<\/p>\n<p class=\"p1\">Il numero totale delle richieste esaminate dal motore di ricerca \u00e8 pari a 1.881.369 URL, di cui il <strong>56,7% sono state respinte e il restante 43,3% accettate<\/strong>. Su circa l&#8217;8% delle richieste esaminate i siti maggiormente interessati sono Facebook (URL rimossi: 15944), Profileengine (URL rimossi: 10436), Annuaire.118712.fr (URL rimossi: 8983) e Youtube (URL rimossi: 8107).<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_come_richiedere_la_cancellazione_a_Google\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio: come richiedere la cancellazione a Google<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Per richiedere la cancellazione a Google di determinate URL <strong>\u00e8 necessario compilare un apposito modulo<\/strong> (reperibile a <a href=\"https:\/\/support.google.com\/legal\/contact\/lr_eudpa?product=websearch&amp;hl=it\">questa pagina<\/a>) fornendo una serie di informazioni. In primo luogo, bisogna indicare il paese, il nome del richiedente (con scansione della carta di identit\u00e0), l&#8217;indirizzo e-mail e il nome utilizzato per la ricerca. Al richiedente viene poi chiesto di segnalare le URL che si vuole rimuovere, indicando anche il motivo ( contenuto irrilevante, obsoleto, discutibile).<\/p>\n<figure id=\"attachment_48361\" aria-describedby=\"caption-attachment-48361\" style=\"width: 780px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48361 size-full\" title=\"legge sul diritto all'oblio e cancellazione da google\" src=\"https:\/\/www.alground.com\/origin\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/richiesta-cancellazione-da-google.jpg\" alt=\"legge sul diritto all'oblio e Google\" width=\"780\" height=\"480\" srcset=\"https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/richiesta-cancellazione-da-google.jpg 780w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/richiesta-cancellazione-da-google-300x185.jpg 300w, https:\/\/alground.com\/site\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/richiesta-cancellazione-da-google-768x473.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48361\" class=\"wp-caption-text\">Legge sul diritto all&#8217;oblio: \u00e8 possibile richiedere a Google la rimozione di alcuni risultati di ricerca ritenuti lesivi<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">Viene poi evidenziato da Google come <strong>ogni richiesta pervenuta viene analizzata<\/strong> con attenzione, nell&#8217;intento di <strong>bilanciare il diritto alla privacy con il diritto di diffondere le informazioni<\/strong>. Questo significa che ogni link per il quale si richiede la rimozione sar\u00e0 valutato nell&#8217;intento di capire se <strong>effettivamente rimanda a informazioni obsolete e non pi\u00f9 rilevanti<\/strong> o se, al contrario, si richiama ancora a dati di interesse pubblico.<\/p>\n<p class=\"p1\">Ogni richiesta viene poi valutata singolarmente da un team di esperti che conservano un certo grado di discrezionalit\u00e0 nella valutazione dei contenuti, mentre i tempi non hanno una lunghezza definita, in quanto i fattori che possono influire sulle valutazioni sono numerosi.<\/p>\n<p class=\"p1\">E&#8217; bene sottolineare, quindi, che <strong>la cancellazione non \u00e8 automatica e immediata<\/strong> e che, se anche la richiesta viene accolta, con conseguente de-indicizzazione della notizia, questo non significa che la stessa non apparir\u00e0 pi\u00f9 su altri motori di ricerca o all&#8217;interno di forum o blog che, pur non essendo indicizzati, possono comunque essere raggiungi direttamente dagli utenti.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>&#8220;Cancellare&#8221; una notizia dai risultati di ricerca di Google non significa quindi cancellarla dal Web<\/strong>. A tal proposito alcuni hanno sollevato delle perplessit\u00e0, rilevando come le disposizioni manchino di una certa proiezione verso il futuro. Non si pu\u00f2 escludere, infatti, che tra alcuni anni si assista all&#8217;affermazione di altri motori di ricerca, alla pari in termini di importanza con Google, ai quali bisogner\u00e0 chiedere singolarmente la cancellazione, magari riferendosi ai singoli referenti nei singoli paesi.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Legge_sul_diritto_alloblio_e_gli_altri_motori_di_ricerca\"><\/span>Legge sul diritto all&#8217;oblio e gli altri motori di ricerca<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p class=\"p1\">Sebbene Google, data la sua posizione dominante, sia il principale &#8220;protagonista&#8221; delle <strong>norme e della legge sul diritto all&#8217;oblio<\/strong>, anche altri motori di ricerca come Bing e Yahoo hanno attivato delle procedure molto simili.<\/p>\n<p class=\"p1\">Per <strong>Bing<\/strong> \u00e8 necessario collegarsi alla <a href=\"https:\/\/www.bing.com\/webmaster\/tools\/eu-privacy-request\">pagina dedicata<\/a> , inserendo le informazioni del richiedente, il paese, una scansione del documento di identit\u00e0, il nome per il quale si richiede il blocco e un indirizzo e-mail. Nella seconda parte del modulo viene poi chiesto di <strong>specificare il proprio ruolo nella comunit\u00e0<\/strong>, indicando se si ricopre un ruolo pubblico o un ruolo che comporta &#8220;<em>comando, fiducia o sicurezza<\/em>&#8220;. Si passa, poi, a indicare le URL per le quali si chiede il blocco, descrivendo dettagliatamente le ragioni della propria richiesta e selezionando tra le opzioni valide per il blocco (<strong>inattese o false, incomplete o inadeguate, non aggiornate o non pi\u00f9 pertinenti, eccessive o improprie<\/strong>) quella pertinente al proprio caso con una adeguata motivazione.<\/p>\n<p class=\"p2\"><span class=\"s2\">Lo stesso procedimento si ha per <strong>Yahoo<\/strong> (<a href=\"https:\/\/io.help.yahoo.com\/contact\/index?y=PROD_SRCH&amp;token=w5FCchB1dWGbc2RE0kcjij0u65u86GoeqUkmqtTbcuO%252BLU%252FUQgc3BzwNZtXp6XEXn5YwJ6Wu6A9MCYnw7SzQy7Cp9CcsyQdCNzN3UbpEFemtrh64KHvUBPwaNUYfpBb6mRtL70ke9EM%253D&amp;locale=it_IT&amp;page=contactform&amp;selectedChannel=email-icon&amp;isVip=false\">qui il modulo<\/a>) che come Google e Bing mantiene una certa discrezionalit\u00e0, valutando ogni singola richiesta e cercando sempre di trovare il giusto equilibrio tra la protezione della privacy e il diritto all&#8217;informazione. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;evoluzione tecnologica che ha interessato il mondo negli ultimi decenni ha portato numerosi cambiamenti che, nella maggior parte dei casi, si sono tradotti in nuove opportunit\u00e0, nuove modalit\u00e0 di comunicazione e di &#8220;vicinanza&#8221; tra i singoli individui. 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