{"id":53361,"date":"2019-01-18T16:14:31","date_gmt":"2019-01-18T15:14:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alground.com\/site\/?p=53361"},"modified":"2019-01-18T22:27:17","modified_gmt":"2019-01-18T21:27:17","slug":"diffamazione-online-cose-come-funziona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/","title":{"rendered":"Diffamazione online. Cos&#8217;\u00e8, come funziona, cosa si rischia"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Punti chiave<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f6f7302fd87\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f6f7302fd87\"  aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Cose_la_diffamazione_definizione\" >Cos&#8217;\u00e8 la diffamazione? definizione<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Pene_e_sanzioni\" >Pene e sanzioni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Cosa_si_intende_per_reputazione\" >Cosa si intende per reputazione?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Chi_e_responsabile_di_diffamazione\" >Chi \u00e8 responsabile di diffamazione?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#La_diffamazione_avviene_solo_se_cito_nome_e_cognome_esplicito\" >La diffamazione avviene solo se cito nome e cognome esplicito?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#La_diffamazione_riguarda_solo_le_persone_fisiche\" >La diffamazione riguarda solo le persone fisiche?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Quando_vi_e_diritto_di_cronaca_e_quando_diffamazione\" >Quando vi \u00e8 diritto di cronaca e quando diffamazione?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Per_diffamazione_si_intende_solo_pubblicare_notizie_false\" >Per diffamazione si intende solo pubblicare notizie false?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#La_diffamazione_online_e_diversa_da_quella_cartacea\" >La diffamazione online \u00e8 diversa da quella cartacea?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#I_direttori_di_giornali_online_e_blog_hanno_qualche_responsabilita\" >I direttori di giornali online e blog hanno qualche responsabilit\u00e0?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Se_la_diffamazione_e_avvenuta_allestero\" >Se la diffamazione \u00e8 avvenuta all&#8217;estero?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Come_raccolgo_prove_legalmente_valide_di_una_diffamazione_online\" >Come raccolgo prove legalmente valide di una diffamazione online?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/alground.com\/site\/diffamazione-online-cose-come-funziona\/53361\/#Come_devono_essere_pubblicate_smentite_e_correzioni\" >Come devono essere pubblicate smentite e correzioni?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p> L<strong>a diffamazione onlin<\/strong>e \u00e8 un tema particolarmente delicato che riguarda tutto il mondo delle informazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista della giurisprudenza, si tratta di un argomento davvero importante, in quanto \u00e8 necessario garantire che le persone siano protette da <strong>informazioni sbagliate o vere e proprie calunnie <\/strong>nei loro confronti.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, molto spesso, le vittime di diffamazione non hanno un accesso ai mezzi di informazione tale da poter segnalare il problema in maniera adeguata ed \u00e8 estremamente difficile per loro ottenere una rettifica. <\/p>\n\n\n\n<p>Quand&#8217;anche si ottenesse la rettifica stessa non \u00e8 assolutamente certo, anzi quasi mai accade, che vengano cancellati o annullati gli effetti della diffusione di quella informazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore, quindi, deve assolutamente intervenire in questo senso, tramite delle norme precise. Anche perch\u00e9 un sito o un grande portale che pubblica un&#8217;informazione sbagliata \u00e8 in grado di raggiungere una quantit\u00e0 di persone che recepiscono quel dato e lo considerano come vero <strong>enormemente superiore a quanto pu\u00f2 fare la vittima<\/strong>, che, non avendo la stessa forza comunicativa, si trova straordinariamente <strong>svantaggiata <\/strong>nel diffondere una eventuale smentita.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; poi da considerare che molto spesso la diffamazione viene eseguita di proposito. I media che sono palesemente legati ad una parte politica sanno che un&#8217;informazione contro il proprio avversario non diminuir\u00e0 la reputazione nei confronti dei loro lettori, ma al contrario li render\u00e0 pi\u00f9 fedeli, per cui delle notizie distorte o false che colpiscono gli avversari sono perfettamente accettate e anzi ricercate senza tanti scrupoli. <\/p>\n\n\n\n<p>Esiste quindi, in linea generale, una fortissima <strong>asimmetria tra il calunniatore o il diffamatore e il calunniato o diffamato<\/strong> che ha la necessit\u00e0 di difendersi. <\/p>\n\n\n\n<h1><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cose_la_diffamazione_definizione\"><\/span>Cos&#8217;\u00e8 la diffamazione? definizione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n\n\n\n<p>In internet il problema viene percepito in maniera ancora pi\u00f9 immediata per cui la legge deve intervenire in maniera abbastanza dura. Ai sensi dell&#8217;<strong>articolo 595 cp<\/strong>, la diffamazione avviene quando si comunica con pi\u00f9 persone e questa informazione lede la reputazione altrui. Un reato che viene punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino a \u20ac1032.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pene_e_sanzioni\"><\/span>Pene e sanzioni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Se l&#8217;offesa \u00e8 relativa alla attribuzione di un fatto ben determinato, la pena della reclusione arriva fino ai <strong>2 anni e la multa fino a \u20ac2065<\/strong>. Nel caso in cui l&#8217;offesa fosse recata attraverso il mezzo stampa o con una qualsiasi forma di pubblicit\u00e0, ovvero ci sia di mezzo un atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da <strong>sei mesi a tre anni, oppure la multa non \u00e8 inferiore a \u20ac516<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 596 bis cp, diffamazione a mezzo stampa, dispone inoltre, che se il reato viene commesso attraverso il mezzo della stampa lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, viene applicato anche al direttore o vice direttore responsabile, cos\u00ec come anche all&#8217;editore e allo stampatore, in quanto questi sono soggetti tenuti ad esercitare un controllo sul contenuto che viene pubblicato e dunque condividono una responsabilit\u00e0 in caso di diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cosa_si_intende_per_reputazione\"><\/span>Cosa si intende per reputazione?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il bene giuridico che viene tutelato in questo caso \u00e8 la <strong>reputazione<\/strong>. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l&#8217;oggetto della tutela deve essere la salvaguardia dell&#8217;integrit\u00e0 morale della persona indicata anche come stima diffusa nell&#8217;ambiente sociale o ambiente professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, si tratta dell&#8217;<strong>opinione che gli altri hanno del suo onore e del suo decoro<\/strong>. Sotto questo aspetto vi sono altre definizioni abbastanza interessanti. La reputazione pu\u00f2 essere definita anche come stima che una persona \u00e8 riuscita a conquistarsi presso le altre persone, ma anche come rispetto sociale minimo di cui ogni persona ha diritto, a prescindere dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chi_e_responsabile_di_diffamazione\"><\/span>Chi \u00e8 responsabile di diffamazione?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il soggetto attivo \u00e8 <strong>l&#8217;autore dello scritto dal contenuto diffamatorio<\/strong>. Inoltre anche il direttore del periodico \u00e8 responsabile nel momento in cui, sapendo perfettamente del potenziale offensivo delle parole utilizzate in un articolo, abbia ugualmente autorizzato la pubblicazione ai sensi dell&#8217;articolo 57 bis CP.<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni si applicano nel caso di stampa non periodica, all&#8217;editore, se l&#8217;autore della pubblicazione \u00e8 ignoto o non imputabile, e lo stampatore, se l&#8217;editore non \u00e8 indicato o non \u00e8 imputabile. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel reato di diffamazione, anche online, non \u00e8 necessario dimostrare, come si dice, l&#8217;Animus diffamandi. Ovvero non \u00e8 necessario che si dimostri che la persona aveva la specifica intenzione di diffamare un&#8217;altra. Basta semplicemente il fatto, che parla da solo. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_diffamazione_avviene_solo_se_cito_nome_e_cognome_esplicito\"><\/span>La diffamazione avviene solo se cito nome e cognome esplicito?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Quanto al soggetto della diffamazione esso, di norma, deve essere indicato chiaramente. Ma non solo. Molto spesso gli autori delle diffamazioni cercavano di difendersi asserendo che le informazioni non erano indicate contro una persona specifica, nome cognome, ma solamente in maniera generica. <\/p>\n\n\n\n<blockquote style=\"text-align:center\" class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><a href=\"https:\/\/expoitalyadv.it\/difendi-reputazione-online\/\"><strong>Sei stato diffamato? la tua reputazione \u00e8 a rischio? chiedici aiuto, interveniamo in 24h<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0 la giurisprudenza ha smentito questa forma di difesa.  Il soggetto, nel momento in cui ci sono dei<strong> riferimenti inequivoci<\/strong> a fatti e circostanze che possono essere a lui attribuiti in maniera precisa, \u00e8 <strong>comunque considerata direttamente offesa<\/strong>, anche se non \u00e8 stata indicata nominalmente con precisione. Ovvero, se la sua individuazione \u00e8 agevole e certa, la diffamazione c&#8217;\u00e8 comunque. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_diffamazione_riguarda_solo_le_persone_fisiche\"><\/span>La diffamazione riguarda solo le persone fisiche?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il reato pu\u00f2 anche riguardare persone defunte e in questo caso gli eredi sono legittimati a procedere. La diffamazione invece non vale se viene pronunciata o scritta nei confronti di una categoria di persone, anche se limitata dallo scarso numero. Ad esempio offendere la categoria dei macellai non pu\u00f2 portare ad una denuncia cumulativa da parte dei macellai della propria citt\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre possono essere considerate vittime non solamente le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, quindi le <strong>societ\u00e0, le assicurazioni e le fondazioni.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>La diffamazione \u00e8 un reato cosiddetto istantaneo, che avviene quindi immediatamente nel momento in cui c&#8217;\u00e8 una comunicazione con pi\u00f9 persone che lede la reputazione di una persona non presente.<\/p>\n\n\n\n<p>La distanza \u00e8 irrilevante. Se l&#8217;informazione viene scambiata con persone a grande distanza ma questi ne vengono completamente a conoscenza, la diffamazione si verifica ugualmente. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti confermato che il reato di diffamazione si consuma nel momento in cui viene ricevuto il messaggio diffamatorio da parte di terzi, in quanto non \u00e8 un reato fisico ma avviene sul piano psicologico. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quando_vi_e_diritto_di_cronaca_e_quando_diffamazione\"><\/span>Quando vi \u00e8 diritto di cronaca e quando diffamazione?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Ovviamente una parte importante nel giudicare la diffamazione online \u00e8 l&#8217;esercizio del <strong>diritto di cronaca<\/strong>, che \u00e8 sancito dalla costituzione e che protegge coloro che diffondono le informazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Cassazione il diritto di cronaca viene esercitato in maniera legittima nel momento in cui vengano rispettate alcune condizioni precise. <br><br>Innanzitutto la verit\u00e0 delle notizie. Se una notizia \u00e8 <strong>vera in maniera oggettiva, o in maniera putativa<\/strong>, in quanto viene ad esempio da un organismo statale che per definizione dovrebbe dire la verit\u00e0, la diffamazione non sussiste.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo requisito \u00e8 la cosiddetta &#8220;<strong>continenza<\/strong>&#8220;, ovvero la mancanza di termini palesemente irritanti e offensivi e un tono generalmente irrispettoso. <\/p>\n\n\n\n<p>Il terzo, molto importante, \u00e8 la sussistenza di un <strong>interesse pubblico all&#8217;informazione<\/strong>. In questa sede il giornalista ha un&#8217;importanza fondamentale in quanto ha il compito di verificare che le fonti siano attendibili e che le notizie che comunica siano corrispondenti a una verit\u00e0 sostanziale dei fatti narrati. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche quando i fatti vengono dichiarati da altri e questi vengono riportati testualmente, e queste dichiarazioni hanno un contenuto che lede la reputazione altrui, il problema sussiste lo stesso. Mentre invece se il giornalista, svolgendo un lavoro di osservatore imparziale, riporta delle dichiarazioni di carattere offensivo pronunciate dal proprio intervistato nei confronti di altri ma questo presenti i <strong>profili di interesse pubblico<\/strong> che prevalgono sulla posizione soggettiva del singolo intervistato, questo giustifica il diritto di cronaca. <\/p>\n\n\n\n<p>Quando parliamo di verit\u00e0 oggettiva della notizia infatti vi sono due accezioni. Possiamo considerarlo come la verit\u00e0 di un fatto che viene raccontato da una notizia, ma anche come informazione che viene riportata che abbia un interesse pubblico. <\/p>\n\n\n\n<p>Un esempio pratico: se un politico ruba dei soldi, la notizia ha tutto il diritto di essere diffusa. Se un suo avversario lo accusa di avere rubato dei soldi, questo, indipendentemente se corrisponda a verit\u00e0, \u00e8 comunque un fatto di interesse pubblico. E dunque ha diritto ad essere pubblicato, e il presunto ladro potr\u00e0 citare in giudizio il suo avversario politico, non il giornalista che ha riportato la sua posizione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Per_diffamazione_si_intende_solo_pubblicare_notizie_false\"><\/span>Per diffamazione si intende solo pubblicare notizie false?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il giornalista rischia non solo nel momento in cui diffonde una notizia falsa o non verificata nella sua interezza, ma anche quando vi \u00e8 una parziale e colpevole negligenza. Una &#8220;<strong>mezza verit\u00e0<\/strong>&#8220;, ovvero un racconto incompleto che distorca il risultato finale, viene equiparato alla scrittura di una notizia falsa. <\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista inoltre non pu\u00f2 ricorrere a metodi di comunicazione che facciano capire significati fra le righe. Ad esempio virgolettare delle parole per far comprendere che il loro senso \u00e8 diverso da quello puramente letterale.<\/p>\n\n\n\n<blockquote style=\"text-align:center\" class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><a href=\"https:\/\/expoitalyadv.it\/difendi-reputazione-online\/\"><strong>Sei stato diffamato? la tua reputazione \u00e8 a rischio? chiedici aiuto, interveniamo in 24h<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p> Altres\u00ec vietato realizzare degli <strong>&#8220;accostamenti suggestionant<\/strong>i&#8221;, ovvero accostare dei concetti che mettono in cattiva luce una determinata persona.<\/p>\n\n\n\n<p> Non \u00e8 nemmeno possibile fare insinuazioni attraverso delle frasi specifiche come ad esempio: &#8220;Non si pu\u00f2 escludere che&#8230;&#8221; in assenza di seri indizi e non ci si pu\u00f2 appellare al fatto di avere utilizzato esclusivamente periodi ipotetici.<\/p>\n\n\n\n<p> Anche i toni enormemente scandalizzati, specie nella titolazione, vengono registrati come atteggiamento diffamatorio. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_diffamazione_online_e_diversa_da_quella_cartacea\"><\/span>La diffamazione online \u00e8 diversa da quella cartacea?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Il legislatore, nonostante l&#8217;evidente diffusione di servizi telematici ed informatici e la loro preponderanza nella societ\u00e0 moderna, non ha ritenuto di modificare o integrare la normativa dei reati contro l&#8217;onore.<\/p>\n\n\n\n<p> Infatti sia la dottrina che la giurisprudenza sono ormai pienamente in accordo che il concetto di stampa include ogni tipo di prodotto e di piattaforma idonea. Alla diffusione delle informazioni inoltre, con la dicitura &#8220;altri mezzi di pubblicit\u00e0&#8221; vengono inclusi tutti i mezzi divulgativi e quindi evidentemente anche internet. <\/p>\n\n\n\n<p>Il reato di diffamazione online si consuma anche se la comunicazione di un dato falso e la percezione da parte di altre persone non sono contemporanee e contestuali ma<strong> asincrone nel tempo<\/strong>. Per cui l&#8217;utilizzo di internet rientra perfettamente nell&#8217;articolo 595 comma 3 del Codice Penale, quello di &#8220;offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"I_direttori_di_giornali_online_e_blog_hanno_qualche_responsabilita\"><\/span>I direttori di giornali online e blog hanno qualche responsabilit\u00e0?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>In internet un problema di primaria importanza \u00e8 quello relativo alla individuazione dei soggetti responsabili di una diffamazione e dell&#8217;illecito. Storicamente il principio costituzionale \u00e8 che la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 ovviamente personale, per cui il primo responsabile, \u00e8 colui che ha svolto in prima persona la diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia esistono delle figure intermedie che avrebbero dovuto vigilare e che potrebbero essere state negligenti. Si parla di &#8220;<strong>Culpa in vigilando<\/strong>&#8220;, che viene di solito riferita ai gestori dei siti internet sui quali vengono perpetrate le violazioni. Con gli articoli 57 e 57 bis del codice penale, ad esempio, i gestori di un sito internet sono stati equiparati ai responsabili editoriali di un classico mezzo stampa, per cui anche questi hanno <strong>l&#8217;obbligo di verificare la legittimit\u00e0<\/strong> di tutto il materiale che viene pubblicato sul proprio server, compreso quello che \u00e8 stato scritto da terzi. <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo questo tipo di approccio, nel momento in cui viene svolto un illecito per diffamazione on line, il gestore del sito sarebbe corresponsabile per aver mancato nella vigilanza. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia questa teoria \u00e8 stata <strong>notevolmente contestata<\/strong>, in quanto il mezzo di comunicazione telematico \u00e8 decisamente peculiare. Internet non pu\u00f2 essere equiparato al 100% alla stampa tradizionale, per cui questo aspetto della diffamazione online \u00e8 stato mano mano cambiato e la responsabilit\u00e0 penale dei gestori di siti internet, al giorno d&#8217;oggi, tende ad essere diminuita.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare non vengono pi\u00f9 considerati come &#8220;corresponsabili&#8221; nell&#8217;aver commesso l&#8217;illecito, ma al massimo possono essere considerati come &#8220;<strong>concorrenti<\/strong>&#8221; nel reato ex articolo 110 del Codice Penale. Il codice penale, al giorno d&#8217;oggi, parla infatti preferibilmente di &#8220;omesso impedimento&#8221; dell&#8217;evento. <\/p>\n\n\n\n<p>Un caso concreto di omesso impedimento di un reato commesso da altri, \u00e8 quello della sentenza del tribunale di Aosta del maggio del 2006, in cui il gestore di un blog venne equiparato come responsabilit\u00e0 a quella del direttore responsabile di un prodotto cartaceo. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Se_la_diffamazione_e_avvenuta_allestero\"><\/span>Se la diffamazione \u00e8 avvenuta all&#8217;estero?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<blockquote style=\"text-align:center\" class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><a href=\"https:\/\/expoitalyadv.it\/difendi-reputazione-online\/\"><strong>Sei stato diffamato? la tua reputazione \u00e8 a rischio? chiedici aiuto, interveniamo in 24h<\/strong><\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Le informazioni e le immagini che vengono pubblicate su internet sono potenzialmente raggiungibili da qualsiasi parte del mondo e dunque l&#8217;individuazione del luogo dove \u00e8 stato consumato il reato \u00e8 piuttosto problematica. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro che se il delitto viene consumato su un server situati in Italia, \u00e8 relativamente facile individuare la territorialit\u00e0 del reato e dunque la giurisdizione. Anche se il server viene<strong> situato all&#8217;estero ma l&#8217;agente che perpetra il reato opera in Italia<\/strong>, la situazione \u00e8 sostanzialmente invariata.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma quando chi commette diffamazione online opera all&#8217;estero assieme al suo server, la situazione si complica. Secondo una prima interpretazione di una parte della giurisprudenza, quando la diffusione della diffamazione \u00e8 avvenuta all&#8217;estero anche la consumazione della stessa deve essere avvenuta all&#8217;estero, o perlomeno si deve ritenere tale. <\/p>\n\n\n\n<p>Per cui ad esempio un messaggio che viene diffuso su un sito internet dall&#8217;estero, anche se \u00e8 leggibile in Italia, \u00e8 da considerarsi come un delitto avvenuto fuori dai confini nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma la Cassazione, gi\u00e0 nel 2000, ha smentito questa interpretazione. Si tratta infatti non di un evento puramente fisico, ma soprattutto <strong>psicologico<\/strong>, perch\u00e9 va a toccare la percezione della reputazione di un terzo. E in questo caso il reato non si consuma nel momento in cui viene diffuso il messaggio offensivo ma specificatamente nel momento in cui viene <strong>percepito da terzi,<\/strong> escludendo il diffamatore e il diffamato. <\/p>\n\n\n\n<p>E specie in internet, questo \u00e8 ancora pi\u00f9 comprensibile e vero. In un primo momento avviene l&#8217;inserimento sul web  di scritti o contenuti denigratori  da parte del diffamatore, ma solo successivamente, anche se a distanza di pochi minuti, avviene la fruizione da parte di altri utenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Per cui il reato si considera commesso nel territorio italiano quando <strong>anche solo una parte dell&#8217;azione e della percezione diffamatoria sia avvenuta nel nostro paese<\/strong>. Si tratta della cosiddetta &#8220;teoria dell&#8217;ubiquit\u00e0&#8221;, per cui una diffamazione iniziata all&#8217;estero, ma che si conclude con la percezione nel nostro paese, viene punita secondo le leggi dello Stato italiano.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_raccolgo_prove_legalmente_valide_di_una_diffamazione_online\"><\/span>Come raccolgo prove legalmente valide di una diffamazione online?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Un altro elemento molto importante nella diffamazione on line \u00e8 quello di capire come possono essere raccolte le prove con valore processuale di uno scritto o immagine o filmato diffamatorio. <\/p>\n\n\n\n<p>Dal momento che la pagina web incriminata potrebbe essere stata benissimo cancellata il problema sussiste. Le informazioni sul web, per loro natura, sono particolarmente volatili e anche se vengono cancellate il danno prodotto rimane. <\/p>\n\n\n\n<p>Bisogna quindi fornire un <strong>contenuto e una data di pubblicazione certa<\/strong>. Per questo motivo le prove legalmente valide sono quelle che creano una copia della pagina web, per bloccarne il contenuto in un preciso momento temporale<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento informatico \u00e8 considerato valido nel momento in cui viene raccolto in <strong>conformit\u00e0 con delle tecniche precise<\/strong>. Anzitutto la copia conforme della pagina web pu\u00f2 essere eseguita da un notaio o da un consigliere o segretario comunale che possa registrare la pagina web e nominare la copia autentica. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare il notaio dovr\u00e0 eseguire una <strong>copia <\/strong>precisa di tutte le informazioni che sono state visualizzate, indicare quale <strong>browser <\/strong>\u00e8 stato utilizzato, quale <strong>ora <\/strong>\u00e8 stata registrata ed eventuali certificati di sicurezza che sono attivi sull&#8217;indirizzo URL della pagina.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutti i file devono avere una <strong>firma digitale<\/strong>, in modo da essere associati in maniera univoca, e il materiale nella sua complessit\u00e0 deve essere raccolto, ad esempio tramite formato zip, con una ultima firma digitale complessiva.<\/p>\n\n\n\n<p> Ovviamente nel caso della copia cartacea potr\u00e0 essere registrato solo il contenuto statico: in questo caso bisogner\u00e0 precisare il sito internet, il browser utilizzato e la data e l&#8217;ora in cui la copia viene prodotta.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui la diffamazione non venga registrata con delle modalit\u00e0 richieste dalla giurisprudenza, la copia potr\u00e0 avere un valore indicativo ma la sua efficacia di prova in un eventuale processo sar\u00e0 minima. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_devono_essere_pubblicate_smentite_e_correzioni\"><\/span>Come devono essere pubblicate smentite e correzioni?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Un testo particolarmente completo per disciplinare la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, quindi internet, risale al lontano 2004. Questo testo cercava di stabilire delle nuove soluzioni per equilibrare la manifestazione libera del pensiero e del diritto di cronaca con la difesa della reputazione e delle identit\u00e0 della singola persona.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo documento, tutte le disposizioni sulla stampa cartacea vengono allargate anche ai siti internet. Inoltre vengono stabilite delle regole con cui eseguire delle smentite o delle correzioni. Ad esempio tutte le trasmissioni radiofoniche o televisive devono annunciare una smentita o una rettifica nella stessa fascia oraria in cui \u00e8 stata diffusa la prima notizia, mentre i siti informatici devono utilizzare delle caratteristiche grafiche simili entro 48 ore dalla richiesta.   <br><br>Inoltre il giornale deve pubblicare la rettifica senza aggiungere commenti della redazione, ma tal quale proveniente dalla parte lesa.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diffamazione online \u00e8 un tema particolarmente delicato che riguarda tutto il mondo delle informazioni. Dal punto di vista della giurisprudenza, si tratta di un argomento davvero importante, in quanto \u00e8 necessario garantire che le persone siano protette da informazioni sbagliate o vere e proprie calunnie nei loro confronti. 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