Dal novembre 2024 Benjamin Netanyahu è destinatario di un mandato d’arresto della Corte penale internazionale. Da allora circola una sintesi che i documenti non confermano: ricercato per genocidio. L’accusa di genocidio esiste, nei fascicoli dell’Aia, ma davanti a un altro tribunale e contro un altro imputato. Tenere separati i due procedimenti è l’unico modo per capire cosa è stato deciso e cosa no.
Apri le schede in ordine: ognuna scioglie una delle domande che la parola “genocidio” tiene insieme.
Il 21 novembre 2024 la Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha emesso due mandati d’arresto. I destinatari sono Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.
Le accuse sono crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Tra queste figurano l’uso della fame dei civili come metodo di guerra, l’omicidio e la persecuzione.
Il periodo contestato parte dall’8 ottobre 2023. Secondo la stessa Corte, il mandato è ancora in vigore.
La Corte penale internazionale giudica persone. Nel fascicolo su Netanyahu il genocidio non è tra i crimini contestati.
Il genocidio è al centro di un’altra causa, davanti alla Corte internazionale di giustizia. L’ha avviata il Sudafrica nel dicembre 2023. Lì la parte convenuta è lo Stato di Israele, non un singolo dirigente.
Le misure provvisorie di gennaio 2024 hanno imposto obblighi a Israele. La Corte ha però precisato di non stabilire, in quella fase, se la Convenzione fosse stata violata.
Israele non ha aderito allo Statuto di Roma. Sostiene che la Corte non possa giudicare i suoi cittadini senza il suo consenso. Washington condivide la stessa lettura.
Sul merito, il governo afferma di aver lasciato entrare grandi quantità di aiuti. Accusa Hamas di deviarne una parte e dichiara di colpire solo l’organizzazione armata.
Anche davanti alla Corte internazionale di giustizia Israele ha sollevato eccezioni sulla giurisdizione. Lo ha fatto nel controricorso depositato a marzo 2026.
C’è un punto che la discussione pubblica trascura. Nell’aprile 2025 la Camera d’appello ha annullato il rigetto dell’eccezione israeliana per motivazione insufficiente. Ha rinviato la questione alla Camera preliminare.
Nel frattempo i giudici hanno respinto la richiesta di ritirare i mandati. Nell’ottobre 2025 hanno dichiarato inammissibile anche l’appello israeliano su quel rifiuto.
La questione di fondo resta aperta e senza scadenza. Se l’eccezione venisse accolta, i mandati cadrebbero.
58
Per emettere un mandato, l’articolo 58 dello Statuto di Roma chiede “ragionevoli motivi per ritenere” che il crimine sia stato commesso.
Per una condanna l’articolo 66 fissa un’altra soglia: la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Fra le due soglie c’è il processo.
Quel processo non è mai cominciato. La Corte non celebra dibattimenti in assenza dell’imputato. Senza arresto, il fascicolo resta fermo. Vale per Netanyahu la presunzione di innocenza.
Il 24 luglio 2026 l’Assemblea degli Stati parte ha rimosso il procuratore Karim Khan. Lo ha ritenuto responsabile di grave condotta scorretta verso una collaboratrice. Khan respinge le accuse e annuncia ricorso.
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha chiesto di revocare i mandati. Ma a emetterli sono stati i giudici, non il procuratore.
Il 18 agosto gli Stati Uniti hanno sanzionato la presidente della Corte, Tomoko Akane. Colpito anche un legale del team che aveva chiesto il mandato.
La Corte non ha una polizia propria e dipende dagli Stati. L’Italia è Stato parte e regola la cooperazione con la legge 237 del 2012.
Un ingresso di Netanyahu sul territorio italiano aprirebbe quindi un obbligo di cooperazione. Resterebbe il contenzioso sull’immunità dei capi di governo, già sollevato da altri Paesi.
Ad oggi nessun tribunale internazionale ha dichiarato Netanyahu colpevole di alcun crimine. Tanto meno di genocidio.
